L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Brienza), sentenza n. 105 del 5 maggio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. De Michele), sentenza n. 119 del 28 ottobre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 05 Maggio 2021 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 27 Giugno 2019 (apertura procedim.to)
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