L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 143
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136, nonché Cass. SS.UU. nn. 8589/2016 e 16884/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 22 Novembre 2018 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 31 Marzo 2017 (apertura procedim.to)
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