La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 24 Settembre 2015 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 22 Febbraio 2012 (apertura procedim.to)
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