La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Marzo 2012 (apertura procedim.to)
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