La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa, sentenza del 22 luglio 2015, n. 129, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122.
Infine, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 24 Settembre 2015 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 21 Marzo 2013 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

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