La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 26 Gennaio 2017 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

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