La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 251

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 23 Settembre 2016 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment