La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 23 Settembre 2017 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 12 Febbraio 2016 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

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