La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la citazione per il dibattimento disciplinare e sua notifica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 333 del 7 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 20/2018, CNF n. 261/2017, CNF n. 251/2017, le quali hanno altresì precisato che l’impugnazione de qua non può essere proposta neppure al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 333 del 07 Novembre 2025 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 28 Novembre 2024 (apertura procedim.to)
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