In tema di procedimento disciplinare, la mancata specificazione dei voti espressi in camera di consiglio non comporta alcuna nullità della decisione, giacché non vi è alcuna norma che prescrive, a pena di nullità, la trascrizione integrale delle opinioni espresse dai componenti il collegio né dei loro singoli voti al fine di permettere di verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio stesso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2014 (avvertimento)
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