La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal momento della commissione del fatto (nel caso di illecito istantaneo) ovvero dalla data della cessazione della condotta (nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente), restando in ogni caso irrilevante la data -futura, incerta, aleatoria ed indeterminabile ex ante- della scoperta o conoscenza dell’illecito stesso da parte del giudice della deontologia, giacché quando il Legislatore ha voluto stabilire ipotesi idonee a sospendere il termine di prescrizione od a fissarne una data di decorrenza diversa (art. 56 L. 247/2012), lo ha espressamente previsto (ad es., illecito disciplinare costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale), in quanto l’art. 2935 cc non si applica, neppure in via analogica, al procedimento disciplinare, che incide sulla “libertà” – in senso lato – dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 07 Dicembre 2007 (sospensione)
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