Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 15 settembre 2010, n. 61.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)
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