Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Maggio 2024 (sospensione)
0 Comment