L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 305 del 19 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 127 del 19 Dicembre 2022 (avvertimento)
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