L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Giugno 2014 (censura)
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