La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment