Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 15 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
0 Comment