Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, in quanto tale suscettibile di correzione nonché di integrazione in udienza, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Maggio 2010 (cancellazione)
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