In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 11 Ottobre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9138 del 06 Maggio 2016 (respinge)
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