La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 novembre 2014, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 16 Luglio 2015 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 25 Novembre 2009 (sospensione)
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