L’avvocato deve fornire al collega che lo abbia sostituito nella difesa tutta la documentazione del proprio fascicolo di studio e non solo quella che egli unilateralmente ritenga strettamente necessaria per la prosecuzione della difesa; la violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare, quand’anche non abbia prodotto danni per l’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 08 Giugno 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 11 Gennaio 2012 (sospensione)
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