La condotta “irreprensibile” non è solo quella professionale

In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata) ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense, a nulla rilevando peraltro che i comportamenti contestati in sede penale riguardino fatti non rientranti nell’attività professionale forense, giacché il requisito in parola si estende all’intero stile di vita dell’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 09 Maggio 2013 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Giugno 2011
abc, Giurisprudenza CNF

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