La decisione disciplinare che contenga alcuni “copia-incolla” da altra condanna (nella specie, nei confronti del medesimo incolpato) non comporta di per sé nullità, giacché all’organo giudicante non è imposta l’originalità né dei contenuti, né delle modalità espositive della decisione, fermo restando che, qualora tale modalità redazionale si risolva in un vizio di motivazione, in modo tale da escludere la sussistenza di un ragionevole iter logico-giuridico, il CNF può comunque integrare, in sede di appello, detta motivazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
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