È legittima la decisione del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di dare esecuzione alla sanzione dell’avvertimento con la semplice lettura del dispositivo della decisione disciplinare, essendo la comunicazione formale, prevista dall’art. 40 r.d.l. 1578/33, mero atto accessorio lasciato alla discrezionalità del presidente medesimo.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 29 Novembre 2012 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 23 Ottobre 2009 (avvertimento)
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