La condanna agli effetti civili da parte del giudice penale ha efficacia di giudicato in sede disciplinare

La sentenza penale definitiva che, dopo la condanna in primo grado, proscioglie l’imputato per amnistia o prescrizione, contestualmente pronunciandosi sulle restituzioni o il risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile (art. 578 cpp) ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 106 del 27 marzo 2024

NOTA:
Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato (senza contestuale condanna agli effetti civili), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituiscono conseguenza della scelta del rito e dell’incensuratezza), nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. infine Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 27 Marzo 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 25 Marzo 2019 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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