Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 c. 1 L. n. 247/2012), sicché è irrilevante in sede deontologica l’eventuale concessione in ambito penale di attenuanti generiche così come la determinazione della pena secondo l’istituto della continuazione, perché l’apprezzamento dell’illiceità deontologica è riservato al giudice disciplinare alla luce della diversità dei rispettivi ordinamenti e dei loro presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 31 Marzo 2017 (sospensione)
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