A partire dal 2015, la posizione del Consiglio Nazionale Forense si è orientata costantemente nel senso di escludere che l’avvocato al quale debbano venire liquidati compensi da parte di enti pubblici sia tenuto a esibire il documento unico di regolarità contributiva (d’ora in poi DURC), previsto e disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002 e già richiamato dal previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e, oggi, dal nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023). In particolare, come noto, l’esibizione del documento unico di regolarità contributiva è, in sintesi estrema, una delle condizioni che la legge pone alle imprese per poter partecipare all’assegnazione di contratti e/o appalti da parte delle pubbliche amministrazioni; e ciò al fine di assicurare che il contraente con cui le PP. AA. entri in relazione sia affidabile sul piano contributivo.
Tale posizione, in particolare, è stata espressa nel parere n. 69/2015 e successivamente confermata con il parere reso nella seduta del 22 ottobre 2021 e successivamente trasmesso a tutti i COA in data 19 novembre 2021, ove si ribadisce che «il DURC non [può] essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC».
Si deve tuttavia segnalare che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è di segno diverso, come da ultimo ribadito da Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776.
In conclusione, per quanto il Consiglio Nazionale Forense continui a ritenere che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento, non si può non prendere atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, e continuare a segnalare agli ordini ed agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti.
Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 luglio 2025
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