La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

A partire dall’introduzione dell’art. 48 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”), la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è stata resa equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici. Conseguentemente, si deve affermare la piena regolarità, ritualità ed efficacia anche della notifica effettuata dal Consiglio dell’Ordine all’Iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in quanto, trattandosi di atto di procedimento amministrativo, il riferimento normativo alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale idonea a sopravvivere, in quanto tale, all’evoluzione normativa e tecnologica, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e della genuinità al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi), sentenza n. 235 del 28 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 14 Giugno 2016 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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