Ai sensi dell’art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai princìpi di economicità ed efficacia previsti dall’art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 174 del 17 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 17 Ottobre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 30 Agosto 2018 (sospensione)
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