La comunicazione del CDD al COA circa la definitività della decisione disciplinare è un atto interno non impugnabile al CNF

Non è impugnabile al CNF la comunicazione del CDD al COA circa la definitività della decisione disciplinare (nella specie, per mancata riassunzione al CNF dopo il rinvio della Cassazione che aveva annullato la sanzione della radiazione inflitta all’incolpato), trattandosi di mero atto interno proveniente da un organo (il CDD) che non ha competenze amministrative con riferimento all’esecuzione delle sanzioni disciplinari, quindi inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 169 del 7 maggio 2024

NOTA:
Sulle conseguenze della tardiva o mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 07 Maggio 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 31 Ottobre 2023 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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