L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Novembre 2011 (sospensione)
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