L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 18 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 12 Gennaio 2007 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12066 del 29 Maggio 2014 (respinge)
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