L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato “dell’ordinamento forense per violazione dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 22 Aprile 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 30 Maggio 2008 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12064 del 29 Maggio 2014 (respinge)
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