Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 24 Settembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Giugno 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15543 del 22 Luglio 2016 (respinge)
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