Con riguardo all’art. 44 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui devolve attribuzioni in materia disciplinare al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, ancorché diverso da quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto addebitato, non è configurabile una questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi fissati dall’art. 25 della costituzione sul giudice naturale, in quanto le suddette attribuzioni dei consigli professionali locali hanno natura amministrativa, non giurisdizionale.
Cassazione Civile, sentenza del 13 dicembre 1983, n. 7347, sez. U- Pres. MAZZACANE F- Rel. COLASURDO A- P.M. CORASANITI A (CONF)
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ora intendersi riferito ai Consigli Distrettuali, di cui all’art. 51, co. 2, nuova Legge professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58”.
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