La competenza disciplinare per territorio dei COA nel caso di concorso di persone

In materia disciplinare, vi è una competenza territoriale del COA presso cui l’avvocato è iscritto nonché di quello nel cui ambito territoriale il fatto integrante illecito sia avvenuto, vigendo il principio della prevenzione. Inoltre, nel caso di concorso di persone nell’illecito, ove anche uno solo dei professionisti sia iscritto ad un certo COA, tale appartenenza agisce da vis actractiva nei confronti degli altri, sicché tale COA è competente a giudicare anche gli altri incolpati, fatto salvo il citato principio di prevenzione (Nel caso di specie, l’illecito deontologico riguardava il contenuto di un quotidiano, pubblicato a Milano e diffuso anche a Monza, ove il COA apriva un procedimento disciplinare a carico del proprio iscritto e degli altri incolpati in concorso sebbene iscritti al COA di Milano).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34

NOTA:
Il principio di cui in massima è stato successivamente riformato da Corte di Cassazione, SSUU, sentenza del 13 novembre 2012, n. 19705, la quale -richiamando Cass. n. 23287/2010- ha infatti affermato che nel procedimento disciplinare non trovano applicazione le norme del processo civile in tema di connessione.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 02 Marzo 2012 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 18 Gennaio 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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