La competenza disciplinare spetta al COA, che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, e a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, un cittadino sloveno domiciliato in Italia ed iscritto all’albo tenuto da un COA nazionale, eccepiva il difetto di competenza e/o giurisdizione del COA stesso, che peraltro lo aveva sanzionato per un comportamento disciplinarmente rilevante avvenuto nel suo circondario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
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