La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente, che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem (pur essendo evidente che tale forma risulta auspicabile perché elimina in radice ogni problema di prova, diversamente destinato a proporsi) ma, quand’anche implicito, deve comunque essere inequivoco (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 154 del 5 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 05 Agosto 2020 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Dicembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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