L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva trattenuto quale compenso una rilevante somma di pertinenza del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 98/2013 e 134/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 16 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2013 (radiazione)
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