Osserva preliminarmente la Commissione che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della succitata legge (d’ora innanzi L.P.), gli Ordini circondariali “determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge”, che ai sensi del successivo art. 25, comma 4 L.P., presso ogni COA è costituito il comitato pari opportunità e che l’art. 29, comma 1, lett. b) L.P. consente ai Consigli territoriali di approvare “i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi”.
Deve ritenersi che sia consentita l’istituzione di uno Sportello antiviolenza, ma tale istituzione è demandata al Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, e non già al Comitato Pari Opportunità, che non può sostituirsi al Consiglio nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge. Allo stesso modo, non è possibile attribuire a detto Sportello le competenze e funzioni che la legge affida, ai sensi dell’art. 30 – attuato con Regolamento CNF 19 aprile 2013, n. 2 – allo Sportello per il cittadino.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 24 settembre 2014, n. 66
Quesito n. 415, COA di Avellino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 24 Settembre 2014- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera (quesito)
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