Il quesito (del COA di Salerno) concerne le modalità di espressione del voto in occasione delle elezioni del Consiglio dell’ordine, e, in particolare, la possibilità di indicare validamente nella relativa scheda un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere.

La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“ Si premette che la normativa per l’elezione dei componenti dei Consigli degli ordini e collegi” di cui al d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 si applica, in forza del suo art. 18, anche ai Consigli dell’ordine degli avvocati.
L’art. 2, primo comma, del citato decreto dispone che “i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”.
Il Consiglio dell’Ordine di Salerno chiede se, in forza della disposizione testè richiamata, sussista “l’obbligo di indicare un numero di nomi esattamente eguale a quello dei componenti da eleggersi, pena la nullità della scheda”.
È nota al proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (iniziata con la sentenza delle Sezioni Unite 19 dicembre 1991, n. 13714, confermata con la sentenza 10 dicembre 1993, n. 12161 e ribadita dalla terza sezione con sentenza 14 gennaio 2002, n. 358). Si tratta tuttavia di giurisprudenza dalla quale il Consiglio nazionale forense ha già ritenuto doversi discostare, offrendo ampia motivazione del proprio convincimento che la Commissione ritiene poter ribadire anche nella sede consultiva.
Pronunciandosi in veste giurisdizionale su reclamo ex art. 6 del decreto legislativo citato, il Consiglio ha risolto la questione nel senso della piena validità della scheda elettorale che contenga un numero di preferenze inferiori a quello dei consiglieri eligendi (decisioni n. 109 del 3 ottobre 1997 e n. 119 del 29 settembre 1998).
Con tali decisioni si è chiarito, in particolare, che la disposizione sopra richiamata, nella parte in cui prevede che la votazione avvenga per mezzo di scheda che contenga “un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi”, non ha contenuto cogente (tant’è che la sua violazione non è presidiata da una espressa sanzione di nullità, non ricavabile neppure dal sistema, nel quale, anzi, vige il principio di conservazione della volontà espressa dall’elettore, in forza del quale non tutte le irregolarità implicano la nullità dell’espressione di voto, ma solo quelle che contraddicono alla sua segretezza ed impediscono la corretta ricostruibilità della volontà dell’elettore) e “non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico ovvero ad esigenze della collettività, non presenta carattere di inderogabilità” (che, invece, deve riconoscersi alle disposizioni relative all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi).
A dispetto del dato letterale, perciò, deve ritenersi che all’avvocato/elettore debba riconoscersi “la piena libertà….nell’esprimere -nell’unico vincolo del tetto massimo della compagine da eleggere- il numero di preferenze che crede”, senza alcun obbligo di indicare nella scheda, con carattere di necessarietà, tante preferenze quanto sono i componenti da eleggere.
Nelle richiamate decisioni il C.N.F. ha osservato, altresì, come a sostegno dell’opposta soluzione non vale addurre che la lettura restrittiva della norma in esame discenda dalla necessità di conseguire, all’esito finale delle votazioni, la copertura di tutti i posti di consiglieri, che, in astratto, l’interpretazione accolta potrebbe non assicurare. Trattasi, invero, di argomento di scarsa pregnanza giuridica e – si direbbe- di puro effetto, posto che “l’esperienza pratica, da sempre vissuta in tutti i Consigli degli Ordini forensi” ha mostrato che, pur ritenendosi valida l’espressione di voto limitata ad un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, mai si è pervenuto al risultato paventato. L’ipotesi che in un’assemblea elettorale – che, ormai, nella quasi totalità degli Ordini si compone di un numero rilevante di soggetti- tutti gli elettori limitino numericamente la loro espressione di voto e la esprimano tutti per gli stessi candidati, è di pura scuola e fuori da ogni realtà.
La Commissione ritiene le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nelle richiamate decisioni pienamente persuasive e convincenti e ad esse aderisce, richiamando la propria posizione consolidata, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 3 ottobre 1997, n. 109 e pareri 30 gennaio 1998, n. 13; 27 aprile 2005, n. 34).”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 25 Giugno 2008
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment