In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa (Nel caso di specie, l’incolpato veniva citato in giudizio per asserita violazione degli artt. 50 e 52 cdf, senza tuttavia che gli fossero contestate le specifiche dichiarazioni false ed offensive che avrebbe pronunciato né quando. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 21 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 01 Marzo 2019 (censura)
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