A seguito della volontaria cancellazione dall’albo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al precedente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità con la professione forense ex art. 3 RDL n. 1578/1933.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 19 Luglio 2013 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 2010 (cancellazione)
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