La radiazione dall’albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest’ultimo, quand’anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all’impugnazione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per anni tre, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione della radiazione irrogatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 22 Maggio 2021 (estinzione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 21 Novembre 2018 (sospensione)
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