Il professionista forense ha l’obbligo di utilizzare tutti i mezzi che la legge gli offre per assistere al meglio il suo cliente, nell’adempimento del proprio mandato (art. 26 cdf). Tuttavia, l’obbligazione professionale dell’avvocato non è di risultato, sicché il mancato raggiungimento dello scopo prefissato non comporta l’automatico insorgere di responsabilità deontologica, dovendo piuttosto valutarsi caso per caso se, oltre ogni ragionevole dubbio, l’incolpato abbia dato corso ad azioni nella consapevolezza che fossero “inutilmente gravose” (art. 23 co. 4 cdf), fermo in ogni caso l’obbligo di informare adeguatamente il cliente circa le eventuali difficoltà dell’azione che si intenda proporre (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 02 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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