La casella PEC piena non giustifica la rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini era fondata su asseriti problemi alla casella di posta elettronica certificata del ricorrente, che, a suo dire, per tale motivo non aveva ricevuto notizia del procedimento disciplinare a suo carico, di cui pertanto chiedeva la “riapertura”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 7 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 07 Marzo 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 66 del 07 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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