La carica sociale con poteri di gestione o rappresentanza è incompatibile con l’esercizio della professione forense (anche se poi, di fatto, l’avvocato non esercita quei poteri)

L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense (Nel caso di specie, trattavasi di società che aveva come oggetto la costruzione, manutenzione e gestione di immobili e di alberghi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 443 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 24 Novembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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