L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 235 del 3 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 14 Dicembre 2020 (sospensione)
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