Ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il legale che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza; l’incompatibilità, non ricorre, invece, quando il professionista, anche se presidente del consiglio di amministrazione, viene privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. Unite 05-01-2007, n. 37.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 25 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 12 Dicembre 2012 (sospensione)
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