La cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dei CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati(1). In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 284 del 28 giugno 2024

NOTE:
(1) In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023.
(2) In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 18 Giugno 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 65 del 11 Giugno 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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